La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”

libretto-impianto-termico-2014.fwE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

       – LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
       – RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Cos’è un impianto termico?

Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Quando serve?

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:

       – libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
       – rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Chi è il responsabile?

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:

       – al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
       – alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
       – agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
       – al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
       – il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Quali sono le sanzioni?

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

 

Riferimenti normativi principali:

Spese di manutenzione caldaie: chi paga tra inquilino e proprietario?

Le spese di manutenzione della caldaia: un tema caldo quando il contesto al quale fa riferimento è relativo ad un contratto di locazione. Questo perché in tali casi nasce sempre una disputa per capire a chi tocchi effettivamente pagare le spese relative alla manutenzione della caldaia.

Si perde totalmente il fine ultimo di tale intervento, ovvero quello di proteggere le persone che usufruiscono del suo servizio e mantenere ogni suo elemento al massimo della performance.

A livello pratico la questione è più semplice di ciò che si ritiene. Sebbene talvolta tale “particolarità” non venga specificata nel contratto, la manutenzione della caldaia è a totale carico del coinquilino.

Questo è valido per ciò che concernono le spese di manutenzione della caldaia. In caso di rotture o guasti improvvisi di altro tipo è necessario avvisare il proprietario. In caso di sostituzione dell’impianto, ad esempio, sarà quest’ultimo a dover agire in prima persona, a meno che non sia possibile ravvisare una negligenza d manutenzione da parte dell’inquilino.

In quel caso anche quest’ultimo sarà chiamato a dare il suo contributo. Lo ripetiamo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia è a carico dell’inquilino, a meno che non si necessiti di una sostituzione dell’impianto.

La manutenzione della caldaia, va sottolineato, è necessaria affinché la stessa possa mantenere il suo perfetto funzionamento nel corso del tempo, non causare danni a persone e cose e soprattutto eseguire perfettamente le funzioni alle quali è preposta.

In sede di firma del contratto di affitto, accertatevi che le “mansioni” di spesa per l’impianto siano ben specificate,(ricordandovi che le spese di manutenzione della caldaia spettano a voi inquilini, N.d.R.) in modo da non intercorrere in problemi sgradevoli nel futuro ipotetico. Affidarvi ad ogni modo ad una squadra specializzata in questa tipologia di interventi è basilare.

Noi siamo la risposta a questa esigenza: non abbiate remore nel contattarci immediatamente in caso di bisogno.

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Il contratto di manutenzione SEMPREINREGOLA ha una durata di 24 mesi dalla data di stipula, con pagamento annuale, canone annuale previsto dal secondo anno euro 85,00 € . Tutti i prezzi sono iva incl.

PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Servizio di Richiesta Intervento via WEB

La Multitherm mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare una richiesta di Assistenza Tecnica non solo con il consueto metodo telefonico, ma anche utilizzando il form on-line.

Queste le modalità:

compilare il FORM di Richiesta intervento via WEB in tutte le sue parti e il nostro personale vi contatterà per stabilire un appuntamento. Si raccomanda la compilazione completa, inserendo il modello e il difetto riscontrato della Caldaia o del Condizionatore.

Il Servizio sarà attivo H 24 7 giorni su 7. Mettendo a disposizione dell’utente e dell’installatore un metodo in più per effettare una richiesta di intervento, velocizzando il flusso della richiesta. Infatti con questo metodo, il nostro sistema informativo, controllerà se i dati sono già presenti nel nostro sistema inviando all’operatore addetto alla gestione delle assistenze un quadro completo della richiesta inoltrata.

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Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Continua la lettura… Scarica il Testo completo della legge

Legge 7 agosto 1997 n. 266 Interventi urgenti per l’economia.

Legge 7 agosto 1997, n. 266 scarica la “Legge 266_1997” (104 KB)
“Interventi urgenti per l’economia.”
Pubblicata su: G.U. n. 186, 11/08/1997
Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti – Proroga di termini

Norme di gestione e manutenzione previste della legge D.P.R. 551/99

Decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 scarica il “D.P.R. n° 551/99” (48 KB)
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”


Pubblicato su: G.U. n. 81, 06/04/2000
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Esercizio e manutenzione degli impianti termici – Modifiche al D.P.R. 412/93

il contratto di Manutenzione

Il nostro obiettivo,  è quello di rappresentare i veri consulenti dei nostri clienti per quanto riguarda l’impianto termico sanitario e di climatizzazione dell’immobile.

Sono stati predisposti una varietà di servizi atti a soddisfare le più svariate esigenze del mercato implementate con sinergie con ditte d’installazione nell’ottica di un servizio globale sull’impianto termico.

Perchè un C.A.T. ufficiale è meglio?

  • I nostri tecnici vengono periodicamente sottoposti a corsi di aggiornamento presso le “case costruttrici”
  • La conoscenza del prodotto che assistiamo è uno dei nostri ingrediente fondamebntale per la risoluzione rapida di tutti gli  interventi tecnici.
  • Nel caso sia necessaria la sostituzione di un pezzo di ricambio si utilizzano esclusivamente ricambi originali ( nel caso la caldaia fosse in garanzia l’intervento è totalmente gratuito).

Contratto Manutenzione Caldaia: una soluzione che risolve ogni preoccupazione

Scorrere l’elenco degli adempimenti di legge può anche destare preoccupazione. Riuscirai a metterti in regola?

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