Il Libretto di impianto

Libretto impianto: com’è fatto?

Proprio per questo motivo, più che di libretto caldaia, è più corretto parlare di libretto d’impianto: è lo stesso per tutti i tipi di impianti, compresi quelli ad energia rinnovabile, come pannelli solari e pompe di calore, e sostituisce tutti quelli precedenti. Nessuna distinzione, quindi, in base alla potenza e alle caratteristiche.

Si compone di diverse schede, da compilare in base alle caratteristiche dell’impianto presente nell’abitazione. Se nello stesso edificio sono presenti più sistemi, occorre compilare tanti libretti quanto sono gli impianti presenti.

Libretto impianto: quando compilarlo?

Per quanto riguarda il momento in cui si deve procedere alla compilazione, occorre distinguere due ipotesi:

  • se possediamo un impianto vecchio, è l’inquilino o il proprietario di casa a dover contattare un tecnico che si occuperà della corretta compilazione del documento;
  • se l’impianto di riscaldamento è di nuova generazione, la questione è più veloce, dato che della compilazione e del rilascio del nuovo libretto d’impianto si occuperà il tecnico al termine dell’installazione.

In entrambi i casi, i dati dei singoli impianti saranno trasmessi alle autorità competenti. La compilazione potrà avvenire su formato cartaceo o digitale.

Libretto impianto: come funzionano i controlli?

Sono le Regioni a stabilire le tempistiche da rispettare per i controlli degli impianti: di norma, dovranno essere effettuati ogni due-quattro anni.

Nel momento in cui arriva il tecnico preposto, è bene sapere quale documentazione ci verrà richiesta. La legge prevede che tutti gli impianti di climatizzazione devono possedere due certificazioni distinte:

  • il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e
  • il rapporto di efficienza energetica (per gli apparecchi di climatizzazione invernale con una potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e quelli estivi superiori a 12 Kw): si tratta di una scheda che attesta l’efficienza dell’impianto e che deve essere compilata, ogniqualvolta si esegue la manutenzione, a cura del tecnico che se ne occupa. Sempre il tecnico deve allegarne una copia cartacea al libretto di impianto e trasmetterlo al catasto regionale degli impianti termici per la climatizzazione per via telematica entro 30 giorni dalla data del rilascio.

Il possesso di questi due documenti è obbligatorio solo se nella stessa casa ci sono due impianti diversi: ad esempio, un impianto di riscaldamento e un condizionatore.

Se, oltre all’impianto di riscaldamento, sono presenti stufe, caminetti o qualsiasi cosa sia assimilabile ad un impianto termico vero e proprio, bisognerà esibire, in caso di controlli, solo un libretto di impianto specifico per questi apparecchi.

Libretto impianto: quanto costano i controlli?

Il prezzo medio di un controllo che rispetti la nuova normativa si varia da Regione a Regione e dal territorio di appartenenza. A pagare sarà chi risiede nell’abitazione, proprietario o inquilino che sia, mentre chi è in affitto dovrà sostenere soltanto le spese ordinarie: quelle per interventi di natura straordinaria sono a carico del proprietario.

Libretto impianto: cosa si rischia se manca?

Sottoporre gli impianti di climatizzazione ai dovuti controlli è fondamentale, non solo per tutelarsi da multe in caso di controlli, ma anche per verificare i consumi energetici, riducendo – così – i costi delle bollette del riscaldamento.

Non avere il documento di cui parliamo è davvero molto rischioso: si può andare incontro a sanzioni da 500 euro fino ad un massimo di 6.000 euro. Non è immune neppure l’installatore nel caso di attestazioni errate o incomplete, con sanzioni che si aggirano tra i 1.000 e i 6.000 euro.

La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”

libretto-impianto-termico-2014.fwE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

       – LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
       – RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Cos’è un impianto termico?

Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Quando serve?

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:

       – libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
       – rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Chi è il responsabile?

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:

       – al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
       – alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
       – agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
       – al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
       – il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Quali sono le sanzioni?

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

 

Riferimenti normativi principali:

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE

CHI RIGUARDA: Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di condizionamento d’aria e/o pompe di calore di cui al Reg. CE n° 2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell’ozono atmosferico) in quantità superiore ai 3 kg.

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La partecipazione del nostro Paese alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, ha tutti i caratteri dell’eccezionalità: il curatore del Padiglione Italia, Vittorio Sgarbi, ha infatti elaborato un progetto concepito con un criterio originale, sottolineando l’importanza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, prevedendo numerose e importanti iniziative speciali, tra cui le esposizioni promosse nelle Regioni italiane in collaborazione con le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali. Per quanto riguarda la Campania, il critico ferrarese ha scelto il Complesso Ex Tabacchificio Centola, egregio esempio di archeologia industriale di Pontecagnano Faiano, come sede ideale per l’esposizione degli artisti contemporanei della Regione. L’esposizione promossa dal Comune di Pontecagnano, con il contributo della Provincia di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, è curata personalmente dallo stesso Vittorio Sgarbi, e vede coinvolti oltre 90 artisti tra pittori, scultori, ceramisti, fotografi, video-artisti, grafici, designer e autori di installazioni.

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CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del responsabile dell’impianto

L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:

◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);

◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;

◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.

Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?

La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).

Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?

Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:

  1. effettuare manutenzione all’impianto;
  2. pagare il contributo con bollettino;
  3. spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..

Pagamento della tariffa: come fare?

A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A

Autodichiarazione: quando farla?

Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.

Controllo dell’ente

La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.

Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione

Minore di 35 kW € 16,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00

Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00

Attenzione:

Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Minore di 35 kW € 80,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00

Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00

Scarica il file del Regolamento

PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Aggiornamenti agli allegati F e G. Decreto Ministeriale 17 Marzo 2003

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003

scarica il “D.M. 17 marzo 2003” (13 KB) e gli “allegati I” (1.236 KB) e “II” (926 KB)
“Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
Emanato da: Ministero delle Attività Produttive
Pubblicato su: S.O. n. 60 a G.U. n. 86, 12/04/2003
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Esercizio degli impianti termici – Libretti di Impianto/Centrale (DPR412/93).

Modifiche ed integrazioni al regolamento. Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005

Deliberazione 20 settembre 2005, n. 192/05scarica il “Del. 192/05 ” (145 Kb)
“Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04”.
Emanata da: Autorità per l’energia elettrica e il gas
Pubblicata su: G.U. n. 234, 07/10/2005
Riguardante: Sicurezza degli impianti gas – Accertamenti e verifiche

Norme sull’iinstallazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. DPR 392/94

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 Scarica il “D.P.R. 392_1994” (172 Kb)
“Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.”
Pubblicato su: G.U. n. 141, 18/06/1994
Riguardante: Attività impiantistica (L. 46/90) – Imprese – Requisiti tecnico-professionali – Verifiche