Il Libretto di impianto

Libretto impianto: com’è fatto?

Proprio per questo motivo, più che di libretto caldaia, è più corretto parlare di libretto d’impianto: è lo stesso per tutti i tipi di impianti, compresi quelli ad energia rinnovabile, come pannelli solari e pompe di calore, e sostituisce tutti quelli precedenti. Nessuna distinzione, quindi, in base alla potenza e alle caratteristiche.

Si compone di diverse schede, da compilare in base alle caratteristiche dell’impianto presente nell’abitazione. Se nello stesso edificio sono presenti più sistemi, occorre compilare tanti libretti quanto sono gli impianti presenti.

Libretto impianto: quando compilarlo?

Per quanto riguarda il momento in cui si deve procedere alla compilazione, occorre distinguere due ipotesi:

  • se possediamo un impianto vecchio, è l’inquilino o il proprietario di casa a dover contattare un tecnico che si occuperà della corretta compilazione del documento;
  • se l’impianto di riscaldamento è di nuova generazione, la questione è più veloce, dato che della compilazione e del rilascio del nuovo libretto d’impianto si occuperà il tecnico al termine dell’installazione.

In entrambi i casi, i dati dei singoli impianti saranno trasmessi alle autorità competenti. La compilazione potrà avvenire su formato cartaceo o digitale.

Libretto impianto: come funzionano i controlli?

Sono le Regioni a stabilire le tempistiche da rispettare per i controlli degli impianti: di norma, dovranno essere effettuati ogni due-quattro anni.

Nel momento in cui arriva il tecnico preposto, è bene sapere quale documentazione ci verrà richiesta. La legge prevede che tutti gli impianti di climatizzazione devono possedere due certificazioni distinte:

  • il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione e
  • il rapporto di efficienza energetica (per gli apparecchi di climatizzazione invernale con una potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e quelli estivi superiori a 12 Kw): si tratta di una scheda che attesta l’efficienza dell’impianto e che deve essere compilata, ogniqualvolta si esegue la manutenzione, a cura del tecnico che se ne occupa. Sempre il tecnico deve allegarne una copia cartacea al libretto di impianto e trasmetterlo al catasto regionale degli impianti termici per la climatizzazione per via telematica entro 30 giorni dalla data del rilascio.

Il possesso di questi due documenti è obbligatorio solo se nella stessa casa ci sono due impianti diversi: ad esempio, un impianto di riscaldamento e un condizionatore.

Se, oltre all’impianto di riscaldamento, sono presenti stufe, caminetti o qualsiasi cosa sia assimilabile ad un impianto termico vero e proprio, bisognerà esibire, in caso di controlli, solo un libretto di impianto specifico per questi apparecchi.

Libretto impianto: quanto costano i controlli?

Il prezzo medio di un controllo che rispetti la nuova normativa si varia da Regione a Regione e dal territorio di appartenenza. A pagare sarà chi risiede nell’abitazione, proprietario o inquilino che sia, mentre chi è in affitto dovrà sostenere soltanto le spese ordinarie: quelle per interventi di natura straordinaria sono a carico del proprietario.

Libretto impianto: cosa si rischia se manca?

Sottoporre gli impianti di climatizzazione ai dovuti controlli è fondamentale, non solo per tutelarsi da multe in caso di controlli, ma anche per verificare i consumi energetici, riducendo – così – i costi delle bollette del riscaldamento.

Non avere il documento di cui parliamo è davvero molto rischioso: si può andare incontro a sanzioni da 500 euro fino ad un massimo di 6.000 euro. Non è immune neppure l’installatore nel caso di attestazioni errate o incomplete, con sanzioni che si aggirano tra i 1.000 e i 6.000 euro.

La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”

libretto-impianto-termico-2014.fwE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

       – LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
       – RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Cos’è un impianto termico?

Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Quando serve?

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:

       – libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
       – rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Chi è il responsabile?

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:

       – al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
       – alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
       – agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
       – al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
       – il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Quali sono le sanzioni?

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

 

Riferimenti normativi principali: