PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

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Manutenzione Periodica in base al Decreto legislativo 192/2005

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 scarica il “D.Lgs. 192/2005” (1.34 MB) e gli allegati: “All. a” (341 Kb); “All. b” (39 Kb); “All. c” (165 Kb); “All. d” (97 Kb); “All. e” (408 Kb); “All. f” (271 Kb); “All. g” (342 Kb); “All. h” (52 Kb); “All. i” (541 Kb); “All. l” (491 Kb); “Note” (1.13 Mb); scarica il ‘D.Lgs. 192/2005 AGGIORNATO’ (689 KB)
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Pubblicato su: S.O. n. 158 a G.U. n. 222, 23/09/2005 ripubblicato, con note, nel S.O. n. 165 a G.U. n. 241, 15/10/2005
Riguardante:
Rendimento energetico in edilizia (Dir. 2002/91/CE)