Utilizzo Bombole GAS GPL, Ecco cosa Dice la Normativa Vigente

L’utilizzo di GPL in bombole ad uso domestico, anche nelle zone già raggiunte dalla metanizzazione, è ancora molto diffuso in ambienti condominiali quale fornitura di gas da cucina per la cottura dei cibi, per il riscaldamento e per produrre acqua sanitaria. L’errato utilizzo delle bombole e/o la cattiva manutenzione degli impianti alimentati dalle stesse è una delle prime cause di incidenti in casa ed è quindi opportuno, per ridurre al minimo i rischi, prestare molta attenzione e seguire le norme di riferimento.

Gli impianti a gas ad uso domestico e similare devono essere realizzati in conformità della norma UNI 7131/1999 che in particolare fissa i criteri per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL (Gas Petrolio Liquefatto) con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione. La citata norma UNI, che si applica alla prima installazione ed alla sostituzione di “bidoni” di GPL singoli o fra loro collegati aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg, offre precise indicazioni per una corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.

DOVE COLLOCARE LE BOMBOLE GPL? LONTANE DA FONTI DI CALORE, IN LOCALI AERATI e MAI IN SEMINTERRATI E/O CANTINE

Le bombole di GPL non devono essere installate a livello più basso del suolo ovvero in vani sotto il livello stradale quali garage, seminterrati e cantine. Il GPL è più pesante dell’aria e tende pertanto ad andare verso il basso. In caso di fughe si accumula, formando una piscina invisibile di gas infiammante ed esplosivo. Le bombole devono essere protette dal calore e dal sole e vanno posizionate in un locale areato per favorire il ricambio d’aria. In un vano con meno di 20 m³ di volume può essere installata una sola bombola di 15 kg al massimo, in un vano fra 20 m³ e 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 30 kg complessivi mentre nei vani oltre 50 m³ si possono installare 2 bombole al massimo di 40 kg complessivi.

La bombola non deve essere piena. La bombola di GPL deve essere riempita fino al 80% del volume e non oltre. La restante parte è costituita da vapore. Una bombola riempita completamente rischia di scoppiare o di allentare la tenuta della valvola. Per verificare la buona tenuta della valvola posta sulla bombola usate un po’ di acqua saponata. In questo modo potete rilevare eventuali fughe di gas dalla bombola Non rovesciare o inclinare la bombola. Deve restare sempre verticale con il rubinetto posto in alto. Se rovesciata il gas liquido potrebbe entrare a contatto con la valvola. Chiudere il rubinetto quando si sostituisce la bombola. La sostituzione della bombola a gas deve avvenire sempre con il rubinetto della bombola chiuso, anche se la bombola che state cambiando sembra vuota. Bombole inutilizzate, semivuote o apparentemente vuote non possono essere lasciate all’interno di appartamenti, né nei garage, e nemmeno negli sgabuzzini. Riconsegnare sempre la bombola vuota al rivenditore da cui si acquista la bombola nuova. Non abbandonare mai la bombola vuota tra i rifiuti. Non ricaricare la bombola in “fai da te” in quanto è estremamente pericoloso. Solo gli stabilimenti autorizzati possono riempire le bombole a gas GPL in piena sicurezza.

Al minimo sospetto di perdita o fuga di gas evitare di accendere la luce o di provocare scintille. Aprire le finestre e le porte per areare i locali. Chiudere il rubinetto della bombola. In caso di bisogno evitare di chieder

e aiuto a persone non esperte, poche semplici distrazioni possono causare l’esplosione in caso di presenza di risacche di gas. E’ sempre meglio chiamare i Vigili del Fuoco.

Alcune semplici regole in sintesi:

LA REGOLA DELL’AMBIENTE GIUSTO

A proposito di bombole di gas GPL, la prima regola di sicurezza riguarda l’ambiente in cui vanno installate. È sicura l’installazione all’aperto e anche quella all’interno di un locale, purché non sia la camera da letto, il bagnoDa evitare anche gli altri spazi dedicati ai servizi igienici, i box, le autorimesse e tutti gli ambienti assimilabili.

LA REGOLA DELLA COLLOCAZIONE

Più che come una regola, questa suona come un’indicazione tassativa. La bombola non deve essere collocata a livello più basso del suolo, cioè parzialmente interrata. Inoltre, non va posta “in prossimità di aperture comunicanti con locali posti a livello inferiore”. E nemmeno in ambienti senza, o con scarsa, aerazione.

LA REGOLA DELLA DIMENSIONE DEI LOCALI E DELLE BOMBOLE DI GAS GPL

Quando si parla di bombole a gas GPL e di sicurezza, la grandezza è un parametro fondamentale. Si intende la grandezza dei locali in relazione alla capacità delle bombole. Queste le norme da rispettare:

  • L’installazione di bombole è esclusa in locali di cubatura fino a 10 m3.
  • Una sola bombola di 15 kg max nei locali grandi tra i 10 m3 e i 20 m3.
  • Fino a 2 bombole di gas GPL per una capacità di 20 kg max nei locali grandi tra i 20 m3 e i 50 m3.
  • 2 bombole per una capacità complessiva di 30 kg max nei locali grandi più di 50 m3.

Attenzione: in ogni caso la capacità complessiva delle bombole presenti in un’abitazione non può superare i 40 kg.

LA REGOLA DELLA POSIZIONE  

Come posizionare le bombole di gas GPL in sicurezza? Semplice:

  • Sempre in verticale con rubinetto/valvola in alto.
  • Mai capovolta o inclinata o comunque in equilibrio instabile.

LA REGOLA DEL TUBO FLESSIBILE

Il tubo flessibile è un elemento di raccordo che richiede la dovuta attenzione. Innanzitutto, non deve mai essere esposto a fonti di calore. Come le stesse bombole di gas GPL, ovviamente. Poi, deve avere una lunghezza massima di 1,5 m e deve essere di tipo adatto per GPL, marcato UNI 7140. Inoltre, non deve presentare strozzature e stiramenti e “va fissato al porta-gomma con fascetta di sicurezza”. Infine, va sostituito entro la data stampigliata sulla sua superficie e va controllato periodicamente.

LA REGOLA DELLA SOSTITUZIONE

La sostituzione delle bombole di gas GPL deve rispettare queste condizioni:

  • L’assenza di fiamme, braci e/o apparecchi elettrici in funzione.
  • La chiusura preventiva del rubinetto della bombola piena e di quella da sostituire. Ciò non vale per le bombole con valvola automatica.
  • La prova degli allacciamenti con acqua saponata, da non fare con una fiamma (es. un accendino). Questa prova segue la sostituzione della vecchia bombol e precede la prima accensione della nuova.
  • Il cambio della guarnizione fra il rubinetto e il regolatore: va fatta ad ogni sostituzione. Per le bombole di gas GPL con valvola deve esserne verificata la presenza

LA REGOLA DEL FLESSIBILE D’ACCIAIO

Il flessibile di acciaio va usato quando le bombole di gas GPL sono collegate ad apparecchi fissi e ad incasso. Anche questa fa parte delle regole di sicurezza.

 

La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”

libretto-impianto-termico-2014.fwE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

       – LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
       – RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Cos’è un impianto termico?

Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Quando serve?

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:

       – libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
       – rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Chi è il responsabile?

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:

       – al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
       – alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
       – agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
       – al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
       – il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Quali sono le sanzioni?

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

 

Riferimenti normativi principali:

CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del responsabile dell’impianto

L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:

◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);

◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;

◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.

Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?

La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).

Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?

Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:

  1. effettuare manutenzione all’impianto;
  2. pagare il contributo con bollettino;
  3. spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..

Pagamento della tariffa: come fare?

A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A

Autodichiarazione: quando farla?

Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.

Controllo dell’ente

La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.

Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione

Minore di 35 kW € 16,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00

Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00

Attenzione:

Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Minore di 35 kW € 80,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00

Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00

Scarica il file del Regolamento

PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Servizio di Richiesta Intervento via WEB

La Multitherm mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di effettuare una richiesta di Assistenza Tecnica non solo con il consueto metodo telefonico, ma anche utilizzando il form on-line.

Queste le modalità:

compilare il FORM di Richiesta intervento via WEB in tutte le sue parti e il nostro personale vi contatterà per stabilire un appuntamento. Si raccomanda la compilazione completa, inserendo il modello e il difetto riscontrato della Caldaia o del Condizionatore.

Il Servizio sarà attivo H 24 7 giorni su 7. Mettendo a disposizione dell’utente e dell’installatore un metodo in più per effettare una richiesta di intervento, velocizzando il flusso della richiesta. Infatti con questo metodo, il nostro sistema informativo, controllerà se i dati sono già presenti nel nostro sistema inviando all’operatore addetto alla gestione delle assistenze un quadro completo della richiesta inoltrata.

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Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale. Legge 10/91

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (aggiornata con le modifiche apportate dal DLgs 192/05)

Scarica la “Legge 10/91” (244 Kb)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Pubblicata su: S.O. n. 6 a G.U. n. 13, 16/01/91
Riguardante: Risparmio energetico

Aggiornamenti agli allegati F e G. Decreto Ministeriale 17 Marzo 2003

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003

scarica il “D.M. 17 marzo 2003” (13 KB) e gli “allegati I” (1.236 KB) e “II” (926 KB)
“Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”
Emanato da: Ministero delle Attività Produttive
Pubblicato su: S.O. n. 60 a G.U. n. 86, 12/04/2003
Riguardante: Risparmio energetico (L. 10/91) – Esercizio degli impianti termici – Libretti di Impianto/Centrale (DPR412/93).

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Continua la lettura… Scarica il Testo completo della legge

Legge 7 agosto 1997 n. 266 Interventi urgenti per l’economia.

Legge 7 agosto 1997, n. 266 scarica la “Legge 266_1997” (104 KB)
“Interventi urgenti per l’economia.”
Pubblicata su: G.U. n. 186, 11/08/1997
Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Adeguamento impianti – Proroga di termini