La rivoluzione nel settore della termotecnica “Mettersi in Regola”

libretto-impianto-termico-2014.fwE’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 7 Marzo 2014, il Decreto 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” contenente i nuovi documenti previsti per gli impianti termici:

       – LIBRETTO IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
       – RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I nuovi modelli sono stati realizzati in linea con le nuove legislazioni, in particolare la definizione di impianto termico alla Legge 90 del 4 Agosto 2013* e i nuovi criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione ed ispezione al DPR 74 del 16 Aprile 2013**.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

ll nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Cos’è un impianto termico?

Si intende per tale l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto termico deve essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Non sono considerati impianti termici invece stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Tuttavia questi apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi, al servizio della singola unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono impianti termici neanche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Nelle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono compresi: gli edifici residenziali monofamiliari. le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Quando serve?

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti dei seguenti documenti:

       – libretto di impianto per la climatizzazione, entro e non oltre il 15 ottobre 2014
       – rapporto di controllo dell’efficienza energetica, da redigere in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, solo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il rapporto di controllo dell’efficienza energetica non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

Chi è il responsabile?

L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati rispettivamente ad una delle seguenti figure:

       – al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico
       – alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
       – agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio
       – al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
       – il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Quali sono le sanzioni?

Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

 

Riferimenti normativi principali:

ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE

CHI RIGUARDA: Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di condizionamento d’aria e/o pompe di calore di cui al Reg. CE n° 2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell’ozono atmosferico) in quantità superiore ai 3 kg.

Proroga all’avvio dell’operatività del Registro FGAS

L’avvio dell’operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni.

Decreto 12 aprile 2013

il Patentino del Frigorista – Corsi di preparazione e Certificazione

Come è noto,  in data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS di cui Dpr. n° 43/2012. Lo stesso recepisce il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas). 

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti, tra cui i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di Istallazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero in ambito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti.

FORMAZIONE

La formazione non si deve intendere come attività obbligatoria per poter accedere alla sessione di esame, ma come percorso facoltativo.  Le attività didattiche si prefiggono, come obiettivo, di fornire ai partecipanti, i contenuti didattici (se non già in possesso dei candidati) secondo i requisiti minimi, relativi alle competenze e alle conoscenze che saranno oggetto di valutazione durante le sessioni d’esame.  Il percorso formativo è suddiviso in attività teoriche e pratiche. Le medesime attività saranno svolte da ITEC in conformità agli standard di qualità del marchio blue TÜV By TÜV Thüringen.  A conclusione del corso in modo efficace, i partecipanti saranno in possesso delle conoscenze necessarie definite dal Reg. (UE) 303/2008.  Qualora ITEC svolga attività di formazione nessuno dei formatori sarà coinvolto nelle attività di esame e ciò sarà dichiarato per iscritto.

SI RICORDA CHE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE – REGISTRO GAS FLUORURATI www.fgas.it

TUTTI GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI, POSSONO ESSERE ASSOLTI IN SEDE PREVIO APPUNTAMENTO, PER INFO CHIAMARE AL NUMERO 089385068

DATE e Costi dei corsi:

Salerno 18/19 Aprile 2013 presso la nostra sede

 SCHEDA d’Iscrizione Attivita FGAS_Salerno-18-19_Aprile

AUTODICHIARAZIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012-2013

Autodichiarazione: perché farla?

Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte dell’Ente preposto con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti presenti nei comuni della Provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) possono essere soggetti a verifica da parte della Provincia di Salerno a mezzo della propria Società In House Arechi Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alla normativa vigente (Legge 10/91 – DPR n.412 del 26/08/93 – DPR 551/99 – D.Lgs. n.192/05).

CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del responsabile dell’impianto

L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:

◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);

◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;

◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.

Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?

La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).

Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?

Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:

  1. effettuare manutenzione all’impianto;
  2. pagare il contributo con bollettino;
  3. spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..

Pagamento della tariffa: come fare?

A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A

Autodichiarazione: quando farla?

Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.

Controllo dell’ente

La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.

Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione

Minore di 35 kW € 16,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00

Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00

Attenzione:

Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Minore di 35 kW € 80,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00

Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00

Scarica il file del Regolamento

PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale. Legge 10/91

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (aggiornata con le modifiche apportate dal DLgs 192/05)

Scarica la “Legge 10/91” (244 Kb)
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.”
Pubblicata su: S.O. n. 6 a G.U. n. 13, 16/01/91
Riguardante: Risparmio energetico

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Continua la lettura… Scarica il Testo completo della legge