Normativa Canne Fumarie e Scarico a Parete

Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 Luglio 2014, recante: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“, ha nuovamente modificato l’Art. 5, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia).

Ricordiamo che il DPR 412/93 era già stato modificato abbastanza di recente dalla legge 3 Agosto 2013 n. 90, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 Agosto 2013, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale“, ed ancora prima dal c.d. “Decreto Sviluppo” del Governo Monti in vigore dal 18 Dicembre 2012.

Per comodità dei lettori riportiamo in questa pagina la parte d’interesse del testo aggiornato dell’Art. 5, comma 9 e seguenti, del DPR 412/93 come modificato dall’Art. 14 del citato DLGS 102/14 rimandando naturalmente al testo originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni applicazione pratica.

Lo scarico a parete Oggi, In sintesi:

  • Prima del 18/12/2012
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione e secondo i regolamenti locali
  • Dopo il 18/12/2012 – Legge 221/2012
    Scarico a parete consentito soltanto con caldaie a condensazione
  • Dopo il 31/08/2013 – Legge 90/2013
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx o caldaie a condensazione
  • Dopo il 19/07/2014 – Dlgs 102/2014
    Scarico a parete consentito soltanto in sostituzione con caldaie a bassa emissione NOx classe 5, caldaie a condensazione o caldaie convenzionali a camera stagna aventi rendimento maggiore di 90 +2 log Pn se compatibili con la Direttiva Europea 2005/32/CE (normativa Ecodesign, pienamente in vigore dal 25 Settembre 2015)

In pratica:

  • A partire dal 31 Agosto 2013 per tutti i nuovi impianti termici è obbligatoria la presenza di una canna fumaria con scarico dei fumi oltre il colmo del tetto sia nel caso di costruzioni monofamiliari che di edifici plurifamiliari (es. condomini) salvo le deroghe previste all”Art. 5, comma 9-bis e 9-ter del DPR 412/93 riportate in questa pagina.
  • Si ricorda che dopo il 31 Agosto 2013 il distacco da un impianto termico centralizzato è sempre considerato una nuova installazione e non una sostituzione di impianto preesistente e pertanto è sempre obbligatorio lo scarico in canna fumaria fiano al tetto.
  • Si fa presente infine che l’installazione di caldaie convenzionali a camera aperta (classe B1) è possibile soltanto se si disponga di una canne collettive ramificate (CCR) per lo scarico fumi come per esempio in condomini o costruzioni plurifamiliari.

Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013

Per impianti termici installati ex novo e a sostituzione della caldaia esistente, a partire dal 1 settembre 2013 – in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.

Le deroghe previste solo per: 

sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati;di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni (Caldaie a Condensazione).

La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 stabilisce che:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificioalla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

  •  l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari);
  • prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.