Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013

Per impianti termici installati ex novo e a sostituzione della caldaia esistente, a partire dal 1 settembre 2013 – in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.

Le deroghe previste solo per: 

sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati;di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni (Caldaie a Condensazione).

La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 stabilisce che:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificioalla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

  •  l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari);
  • prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
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Chiusura per Ferie Estive

Si informa la Spett. le clientela che la Multitherm resterà chiusa per ferie estive da Venerdì 9 a Venerdì 23 Agosto 2013. Gli uffici riprenderanno le normali attività lavorative da Lunedì 26 Agosto 2013. Per richiedere un intervento e potersi prenotare all’apertura dei nostri uffici, basterà compilare il modulo di richiesta intervento on-line.

 

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Spese di manutenzione caldaie: chi paga tra inquilino e proprietario?

Le spese di manutenzione della caldaia: un tema caldo quando il contesto al quale fa riferimento è relativo ad un contratto di locazione. Questo perché in tali casi nasce sempre una disputa per capire a chi tocchi effettivamente pagare le spese relative alla manutenzione della caldaia.

Si perde totalmente il fine ultimo di tale intervento, ovvero quello di proteggere le persone che usufruiscono del suo servizio e mantenere ogni suo elemento al massimo della performance.

A livello pratico la questione è più semplice di ciò che si ritiene. Sebbene talvolta tale “particolarità” non venga specificata nel contratto, la manutenzione della caldaia è a totale carico del coinquilino.

Questo è valido per ciò che concernono le spese di manutenzione della caldaia. In caso di rotture o guasti improvvisi di altro tipo è necessario avvisare il proprietario. In caso di sostituzione dell’impianto, ad esempio, sarà quest’ultimo a dover agire in prima persona, a meno che non sia possibile ravvisare una negligenza d manutenzione da parte dell’inquilino.

In quel caso anche quest’ultimo sarà chiamato a dare il suo contributo. Lo ripetiamo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia è a carico dell’inquilino, a meno che non si necessiti di una sostituzione dell’impianto.

La manutenzione della caldaia, va sottolineato, è necessaria affinché la stessa possa mantenere il suo perfetto funzionamento nel corso del tempo, non causare danni a persone e cose e soprattutto eseguire perfettamente le funzioni alle quali è preposta.

In sede di firma del contratto di affitto, accertatevi che le “mansioni” di spesa per l’impianto siano ben specificate,(ricordandovi che le spese di manutenzione della caldaia spettano a voi inquilini, N.d.R.) in modo da non intercorrere in problemi sgradevoli nel futuro ipotetico. Affidarvi ad ogni modo ad una squadra specializzata in questa tipologia di interventi è basilare.

Noi siamo la risposta a questa esigenza: non abbiate remore nel contattarci immediatamente in caso di bisogno.

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ISTITUZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO PER CONDIZIONATORI, POMPE DI CALORE

CHI RIGUARDA: Chi utilizza apparecchiature di refrigerazione e/o di condizionamento d’aria e/o pompe di calore di cui al Reg. CE n° 2037/2000 contenenti sostanze controllate (sostanze lesive dell’ozono atmosferico) in quantità superiore ai 3 kg.

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Proroga all’avvio dell’operatività del Registro FGAS

L’avvio dell’operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l’avvio dell’operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni.

Decreto 12 aprile 2013

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il Patentino del Frigorista – Corsi di preparazione e Certificazione

Come è noto,  in data 11 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS di cui Dpr. n° 43/2012. Lo stesso recepisce il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas). 

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti, tra cui i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di Istallazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero in ambito delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come refrigeranti.

FORMAZIONE

La formazione non si deve intendere come attività obbligatoria per poter accedere alla sessione di esame, ma come percorso facoltativo.  Le attività didattiche si prefiggono, come obiettivo, di fornire ai partecipanti, i contenuti didattici (se non già in possesso dei candidati) secondo i requisiti minimi, relativi alle competenze e alle conoscenze che saranno oggetto di valutazione durante le sessioni d’esame.  Il percorso formativo è suddiviso in attività teoriche e pratiche. Le medesime attività saranno svolte da ITEC in conformità agli standard di qualità del marchio blue TÜV By TÜV Thüringen.  A conclusione del corso in modo efficace, i partecipanti saranno in possesso delle conoscenze necessarie definite dal Reg. (UE) 303/2008.  Qualora ITEC svolga attività di formazione nessuno dei formatori sarà coinvolto nelle attività di esame e ciò sarà dichiarato per iscritto.

SI RICORDA CHE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE – REGISTRO GAS FLUORURATI www.fgas.it

TUTTI GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI, POSSONO ESSERE ASSOLTI IN SEDE PREVIO APPUNTAMENTO, PER INFO CHIAMARE AL NUMERO 089385068

DATE e Costi dei corsi:

Salerno 18/19 Aprile 2013 presso la nostra sede

 SCHEDA d’Iscrizione Attivita FGAS_Salerno-18-19_Aprile

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Offerta Contratto di Manutenzione

SEMPREINREGOLA < 35Kw contratto di manutenzione caldaia

 

 

  • RILASCIO ALLEGATO G
  • MANUTENZIONE ORDINARIA
  • COMPILAZIONE LIBRETTO DI IMPIANTO
  • PROVA ANALISI COMBUSTIONE cadenza biennale
  • ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA MANODOPERA
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Il contratto di manutenzione SEMPREINREGOLA ha una durata di 24 mesi dalla data di stipula, con pagamento annuale, canone annuale previsto dal secondo anno euro 85,00 € . Tutti i prezzi sono iva incl.

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AUTODICHIARAZIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2012-2013

Autodichiarazione: perché farla?

Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte dell’Ente preposto con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti presenti nei comuni della Provincia di Salerno…

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