Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013

Per impianti termici installati ex novo e a sostituzione della caldaia esistente, a partire dal 1 settembre 2013 – in tutte le tipologie di immobili – vige l’obbligo di scaricare a tetto.

Le deroghe previste solo per: 

sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati;di fronte all’impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s’installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni (Caldaie a Condensazione).

La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l’evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l’art. 17-bis “Requisiti degli impianti termici“, al comma 9 stabilisce che:

“Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificioalla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”.

In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

  •  l’obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli “edifici costituiti da più unità immobiliari);
  • prima, si poteva scaricare a parete se s’installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l’impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un’asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l’obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.

Spese di manutenzione caldaie: chi paga tra inquilino e proprietario?

Le spese di manutenzione della caldaia: un tema caldo quando il contesto al quale fa riferimento è relativo ad un contratto di locazione. Questo perché in tali casi nasce sempre una disputa per capire a chi tocchi effettivamente pagare le spese relative alla manutenzione della caldaia.

Si perde totalmente il fine ultimo di tale intervento, ovvero quello di proteggere le persone che usufruiscono del suo servizio e mantenere ogni suo elemento al massimo della performance.

A livello pratico la questione è più semplice di ciò che si ritiene. Sebbene talvolta tale “particolarità” non venga specificata nel contratto, la manutenzione della caldaia è a totale carico del coinquilino.

Questo è valido per ciò che concernono le spese di manutenzione della caldaia. In caso di rotture o guasti improvvisi di altro tipo è necessario avvisare il proprietario. In caso di sostituzione dell’impianto, ad esempio, sarà quest’ultimo a dover agire in prima persona, a meno che non sia possibile ravvisare una negligenza d manutenzione da parte dell’inquilino.

In quel caso anche quest’ultimo sarà chiamato a dare il suo contributo. Lo ripetiamo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia è a carico dell’inquilino, a meno che non si necessiti di una sostituzione dell’impianto.

La manutenzione della caldaia, va sottolineato, è necessaria affinché la stessa possa mantenere il suo perfetto funzionamento nel corso del tempo, non causare danni a persone e cose e soprattutto eseguire perfettamente le funzioni alle quali è preposta.

In sede di firma del contratto di affitto, accertatevi che le “mansioni” di spesa per l’impianto siano ben specificate,(ricordandovi che le spese di manutenzione della caldaia spettano a voi inquilini, N.d.R.) in modo da non intercorrere in problemi sgradevoli nel futuro ipotetico. Affidarvi ad ogni modo ad una squadra specializzata in questa tipologia di interventi è basilare.

Noi siamo la risposta a questa esigenza: non abbiate remore nel contattarci immediatamente in caso di bisogno.

Servizio di Manutenzione Impianto di Climatizzazione

La Manutenzione di un Climatizzatore o di un Impianto realizzato adhoc è una cosa seria,  perchè può preggudicare la vita di funzionamento dell’impianto stesso e delle macchine. La corretta manutenzione degli impianti di condizionamento è un’attività molto delicata, che deve rispettare particolari standard qualitativi.
Inoltre, non effettuare la manutenzione prima del passaggio stagionale può creare  problemi alla salute. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha stimato che circa il 30% degli impianti di condizionamento dell’aria sia affetto da problemi tali da creare disturbi alla salute delle persone che vivono all’interno degli ambienti climatizzati. Questo avviene perchè non viene effettuata una adeguata manutenzione degli impianti di condizionamento.
Per una corretta manutenzione degli impianti di condizionamento all’interno di un’abitazione, di un’ufficio o altro mbiente andrebbero eseguite le seguenti attività:
  • CONTROLLO STRUTTURALE UNITA’ ESTERNA
  • PULIZIA E LAVAGGIO BATTERIA ESTERNA/INTERNA
  • CONTROLLO LIVELLO CARICA REFRIGERANTE ED EVENTUALE RABBOCCO
  • VERIFICA FUNZIONALITA’ MOTOVENTILATORI
  • VERIFICA FUNZIONALITA’ COMPRESSORE
  • CONTROLLO PRESSIONE CIRCUITO FRIGORIFERO
  • CONTROLLO, PULIZIA E LAVAGGIO FILTRI UNITA’ INTERNA (A RICHIESTA SOSTITUZIONE – FILTRI CARBONE ATTIVI)
  • CONTROLLO VISIVO DELLO STATUS DEI PANNELLI COMANDO
  • VERIFICA CONNESSIONI CIRCUITO FRIGORIFERO
  • ASSISTENZA AL PASSAGGIO PASSAGGIO ESTATE/INVERNO SULL’IMPIANTO
  • CONTROLLO UTA ED ESTRATTORI ARIA SE PRESENTI

Per richiedre un preventivo per la manutenzione clicca qui e compila il form in tutte le sue parti, sarete contattati dal nostro personale qualificato nel per una soluzione adhoc a seconda delle vostre esigenze.

Scarica il documento “Linee Giuda per la Manutenzione dell’impianto di Climatizzzione” Rilasciato dal Ministero della Salute, dove vengono definite le linee guida da seguire per effettuare una buona manutenzione dell’impianto.