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PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Inserito il: 06-11-2009 | By : Vincenzo Picciuolo | In : News

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Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un’impresa abilitata ai sensi della Legge 46/90. Gli adempimenti dipendono dalla potenza dell’impianto termico. Per le caldaie con potenza uguale o inferiore a 35 KW, in genere le caldaie singole, la normativa prevede che venga effettuato:

  • controllo e manutenzione ogni anno;
  • verifica del rendimento di combustione ogni due anni (prova dei fumi).

Per le caldaie con potenza superiore a 35 kW, in genere quelle centralizzate, la normativa prevede:

  • ulteriore controllo, normalmente a metà del periodo di riscaldamento, del solo rendimento di combustione;
  • controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del contatore;
  • controllo annuale, prima dell’accensione, del serbatoio di gasolio;
  • un controllo “interno” e quindi più approfondito del serbatoio stesso, ogni cinque anni, smontando la caldaia stessa;
  • pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50 gradi centigradi quella rivelata a caldaia pulita;
  • controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale con rilevamento dell’anidride carbonica prodotta per i combustibili gassosi (metano) e mediante l’indice Bacharach per i combustibili liquidi (gasolio).

Tutti i controlli vanno annotati, per gli impianti sotto i 35 KW, sul “Libretto d’impianto” e per quelli di potenza superiore, sul “Libretto Centrale”. Il responsabile deve compilare e conservare il libretto di impianto, una vera e propria carta di identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti Locali.

Requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda. DPR 660/96

Inserito il: 12-08-2009 | By : Vincenzo Picciuolo | In : 1996

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Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 Scarica il “D.P.R. 660_1996” (186 KB)
“Regolamento per l’attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.”
Pubblicato su: S.O. n. 231 a G.U. n. 302, 27/12/1996
Riguardante: Risparmio energetico – Rendimento caldaie ad acqua calda (Dir. 92/42/CEE)

Norme per la sicurezza degli impianti. Legge 5 marzo 1990, n. 46

Inserito il: 12-08-2009 | By : Vincenzo Picciuolo | In : 1990

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Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990 – Norme per la sicurezza degli impianti. (pubblicata sula G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) (aggiornata con le modifiche apportate dal DPR 18 aprile 1994, n. 392 e dalla della legge 7 agosto 1997, n. 266)

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Continua la lettura… Scarica il Testo completo della legge