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CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Inserito il: 20-04-2010 | By : Vincenzo Picciuolo | In : Assistenza Caldaie

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Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

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PER ESSERE IN REGOLA CON LA CALDAIA. LA NORMATIVA

Inserito il: 06-11-2009 | By : Vincenzo Picciuolo | In : News

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Mantenere l’impianto di riscaldamento della propria abitazione sempre efficiente ed in regola è semplice. Basta seguire le norme di gestione e manutenzione previste della legge (D.P.R. n. 412 del 1993 e D.P.R. n. 551 del 1999), per ridurre consumi e rischi in casa. Inoltre, una costante manutenzione sugli impianti comporta minori spese per consumi, migliore qualità dell’aria e maggiore sicurezza degli impianti stessi.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un’impresa abilitata ai sensi della Legge 46/90. Gli adempimenti dipendono dalla potenza dell’impianto termico. Per le caldaie con potenza uguale o inferiore a 35 KW, in genere le caldaie singole, la normativa prevede che venga effettuato:

  • controllo e manutenzione ogni anno;
  • verifica del rendimento di combustione ogni due anni (prova dei fumi).

Per le caldaie con potenza superiore a 35 kW, in genere quelle centralizzate, la normativa prevede:

  • ulteriore controllo, normalmente a metà del periodo di riscaldamento, del solo rendimento di combustione;
  • controllo bimestrale del consumo di acqua con lettura del contatore;
  • controllo annuale, prima dell’accensione, del serbatoio di gasolio;
  • un controllo “interno” e quindi più approfondito del serbatoio stesso, ogni cinque anni, smontando la caldaia stessa;
  • pulizia della caldaia ogni volta che la temperatura dei fumi superi di 50 gradi centigradi quella rivelata a caldaia pulita;
  • controllo bimestrale del rendimento di combustione percentuale con rilevamento dell’anidride carbonica prodotta per i combustibili gassosi (metano) e mediante l’indice Bacharach per i combustibili liquidi (gasolio).

Tutti i controlli vanno annotati, per gli impianti sotto i 35 KW, sul “Libretto d’impianto” e per quelli di potenza superiore, sul “Libretto Centrale”. Il responsabile deve compilare e conservare il libretto di impianto, una vera e propria carta di identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati da parte degli Enti Locali.

Una volta eseguita la manutenzione, il tecnico dovrà compilare un rapporto di controllo e manutenzione. Una copia del rapporto deve essere conservata insieme al libretto d’impianto e costituisce parte integrante della documentazione che deve essere esibita in caso di controlli da parte degli enti preposti.

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