Manutenzione Caldaia e Controlli per Essere in Regola con le Normative Vigenti

Caldaia: quali controlli fare?

Esistono due tipi di controlli sulla caldaia e sono ben diversi tra loro: per prima cosa c’è la revisione dell’impianto, che riguarda la manutenzione ordinaria dei suoi componenti e la pulizia periodica; poi c’è anche il bollino blu (in alcune regioni) e l’autocertificazione dell’impianto termico (come nella provincia di Salerno)  che riguarda l’efficienza energetica e prende in esame i fumi di scarico. In pratica è la stessa differenza che passa tra il controllo meccanico di un’autovettura e quello sulle emissioni dalla marmitta.

Caldaia: i controlli sono obbligatori?

Si: entrambi i tipi di controllo sono obbligatori per legge, ma essendo ben diversi tra loro hanno anche una differente periodicità e frequenza; l’importante è non confondere le due cose, come vedremo tra poco.

Caldaia: chi fa i controlli? 

La caldaia deve essere installata da un installatore abilitato, e manutenuta sempre, da un tecnico abilitato. Le operazioni che svolge dovranno essere annotate a sua cura su un rapporto che andrà riportato nelle apposite schede del libretto caldaia che dovrai conservare con cura. È la carta d’identità dell’impianto installato e registra tutte le modifiche e i controlli svolti nel tempo; è anche il documento che prova di averli effettuati con regolarità. Per sapere di più su cosa contiene, leggi “libretto caldaia: istruzioni per l’uso”.

Caldaia: chi è responsabile della revisione?

Sia la manutenzione della caldaia sia il bollino blu o autocertificazione spettano al proprietario dell’appartamento, ma, se l’immobile è stato dato in affitto, deve occuparsene l’inquilino e sostenere anche la relativa spesa. Il contratto di locazione potrebbe prevedere, però, di ripartire gli oneri diversamente.

Caldaia: cos’è la revisione?

Per evitare equivoci chiariamo che quella che chiamiamo revisione è la manutenzione ordinaria e periodica della caldaia da un punto di vista dell’efficienza tecnica e della sicurezza. Il cosiddetto bollino blu o autocertificazione riguarda un aspetto diverso, quello dell’efficienza energetica ed esamina il controllo dei fumi e altri aspetti inerenti alle normative vigenti di legge.

Sono quindi due cose molto diverse: se le emissioni della caldaia sono “sporche” potrebbe esserci un difetto del bruciatore o della combustione, ma potrebbero essere anche nella norma e nonostante ciò la caldaia potrebbe avere dei seri problemi. La caldaia deve quindi essere sottoposta da parte di un tecnico specializzato ed autorizzato ad un esame periodico in tutte le sue componenti, non solo nella parte relativa ai gas di scarico. Per questo la legge richiede l’obbligatorietà di entrambi ed anzi, come vedremo ora, la maggior frequenza della revisione tecnica rispetto a quella energetica.

Caldaia: la revisione è periodica?

Si ma occorre distinguere – come ti abbiamo anticipato – tra i controlli di manutenzione e i controlli dei fumi. Per i primi, cioè la revisione vera e propria, la periodicità dipende dal tipo di impianto ed è indicata nel manuale di installazione; se non c’è, bisogna fare riferimento alle istruzioni del produttore. Di solito e per la maggior parte delle caldaie in uso negli appartamenti domestici va fatta una volta all’anno, ma potrebbe anche essere biennale per gli impianti più moderni ed automatizzati.

Il bollino blu o autocertificazione sulle emissioni invece va controllato generalmente ogni due anni per le normali caldaie, ma la scadenza dipende anche dalla potenza della caldaia, espressa in Kw, e dal tipo di combustibile utilizzato.

Così anche in questo caso le scadenze stabilite cambiano in base al tipo di impianto: quelli a gas, metano o gpl, vanno controllati ogni quattro anni, ma alcuni modelli potrebbero richiedere scadenze più brevi, talvolta anche annuali (ad esempio per gli impianti con potenza superiore a 100 kW e che usano combustibile liquido o solido anziché i gas). Anche qui bisogna fare riferimento alle indicazioni dell’installatore o del produttore.

Caldaia: cosa controlla la revisione?

Non si tratta – è bene ribadirlo – dell’efficienza energetica ma del controllo sul regolare funzionamento dell’apparecchio in tutte le sue parti, che potrebbero richiedere interventi: come la pulizia del bruciatore, la sostituzione di tubi, valvole o guarnizioni, la riprogrammazione della centralina, ecc. È la stessa differenza che passa tra il portare l’auto dal meccanico per tenerla efficienza e sicura, sottoponendola ai tagliandi ed alle altre manutenzioni programmate e consigliate dalla casa produttrice, ed il sottoporla periodicamente alla revisione obbligatoria, senza la quale per legge non può circolare anche se fosse in perfetto ordine.

Caldaia: le scadenze sono uguali in tutta Italia?

Non sempre: la normativa nazionale può essere derogata o integrata dalle Regioni e Province Autonome, ed anche dai Comuni con numero di abitanti superiore ai 40 mila, che hanno facoltà di stabilire propri regolamenti in materia. Così alcuni Enti territoriali stabiliscono proprie regole, che vanno rispettate per tutti gli impianti che si trovano nel loro ambito.

Per sapere nello specifico quali sono queste eventuali norme specifiche, occorre rivolgersi allo Sportello Energia che fornirà le informazioni necessarie; se non conosci il recapito o il numero di telefono, puoi informarti presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) che ti fornirà le indicazioni necessarie ed eventualmente ti metterà in contatto con l’incaricato responsabile del settore.

Caldaia: quali rischi senza revisione? A parte gli ovvi rischi in termini di sicurezza e di economicità (una caldaia non revisionata, e dunque non manutenuta regolarmente, consuma di più) ci sono delle multe per l’omessa revisione periodica: si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3mila euro. Ci sono anche altre sanzioni in caso di mancanza del libretto caldaia o per impianti non conformi.

Spese di manutenzione caldaie: chi paga tra inquilino e proprietario?

Le spese di manutenzione della caldaia: un tema caldo quando il contesto al quale fa riferimento è relativo ad un contratto di locazione. Questo perché in tali casi nasce sempre una disputa per capire a chi tocchi effettivamente pagare le spese relative alla manutenzione della caldaia.

Si perde totalmente il fine ultimo di tale intervento, ovvero quello di proteggere le persone che usufruiscono del suo servizio e mantenere ogni suo elemento al massimo della performance.

A livello pratico la questione è più semplice di ciò che si ritiene. Sebbene talvolta tale “particolarità” non venga specificata nel contratto, la manutenzione della caldaia è a totale carico del coinquilino.

Questo è valido per ciò che concernono le spese di manutenzione della caldaia. In caso di rotture o guasti improvvisi di altro tipo è necessario avvisare il proprietario. In caso di sostituzione dell’impianto, ad esempio, sarà quest’ultimo a dover agire in prima persona, a meno che non sia possibile ravvisare una negligenza d manutenzione da parte dell’inquilino.

In quel caso anche quest’ultimo sarà chiamato a dare il suo contributo. Lo ripetiamo, la manutenzione ordinaria e straordinaria della caldaia è a carico dell’inquilino, a meno che non si necessiti di una sostituzione dell’impianto.

La manutenzione della caldaia, va sottolineato, è necessaria affinché la stessa possa mantenere il suo perfetto funzionamento nel corso del tempo, non causare danni a persone e cose e soprattutto eseguire perfettamente le funzioni alle quali è preposta.

In sede di firma del contratto di affitto, accertatevi che le “mansioni” di spesa per l’impianto siano ben specificate,(ricordandovi che le spese di manutenzione della caldaia spettano a voi inquilini, N.d.R.) in modo da non intercorrere in problemi sgradevoli nel futuro ipotetico. Affidarvi ad ogni modo ad una squadra specializzata in questa tipologia di interventi è basilare.

Noi siamo la risposta a questa esigenza: non abbiate remore nel contattarci immediatamente in caso di bisogno.

CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE IMPIANTO TERMICO 2010-2011

Si comunica che la campagna AUTODICHIARAZIONE di avvenuta MANUTENZIONE E CONTROLLO degli IMPIANTI TERMICI 2010/2011 è aperta dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.

Norme relative a controllo e verifiche degli impianti termici

(Legge n.10 del 09/01/91DPR n.412 del 26/08/93D.Lgs. n.192 del 19/08/05D.Lgs. n.311del 29/12/06 e s.m.i.)

La Provincia di Salerno effettua il Servizio di Verifica degli Impianti Termici presenti nei comuni della provincia di Salerno con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (sono esclusi Battipaglia, Cava dè Tirreni, Salerno, Scafati, Nocera Inferiore) a mezzo della propria Società in house Meridionale Multiservice Spa. Chi utilizza un impianto termico per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda centralizzata, al fine di autodichiarare l’impianto, qualunque sia la potenza, deve inviare la dichiarazione di avvenuta manutenzione alla Meridionale Multiservice Spa. Autodichiarazione: perché farla? Il responsabile di un impianto termico ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione e di consentirne i controlli da parte degli enti preposti con costi che, per legge, sono a carico dell’utenza. Tutti gli impianti possono essere soggetti a verifica da parte della Meridionale Multiservice S.p.A. al fine di valutarne la conformità alle norme succitate. Producendo autodichiarazione, l’utente ha il vantaggio di corrispondere una tariffa ridotta (tab. A), rispetto a quella intera (tab. B) prevista in caso di verifica a campione. Per esempio, la autodichiarazione per un impianto termico domestico di potenza inferiore a 35 kw comporta una spesa di 16,00 € mentre una eventuale verifica successiva comporta una tariffa di € 80,00.

Impianti termici da autodichiarare: quali sono?

Gli impianti termici alimentati a combustibile liquido o gassoso e destinati alla climatizzazione degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari) o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi (è “centralizzata” se serve più utenze). Sono esclusi gli impianti alimentati ad energia elettrica (ventilconvettori, climatizzatori , ecc.), gli impianti alimentati a combustibile solido (caminetti, termocamini, stufe a pellets, ecc.), scaldacqua unifamiliari e gli impianti utilizzati nei cicli produttivi.

Responsabile dell’impianto: chi è?

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è colui che ha l’obbligo di assicurarne la funzionalità e la corretta conduzione. Il responsabile è l’utilizzatore dell’unità immobiliare in cui è ubicato l’impianto, sia esso proprietario o occupante l’immobile a qualsiasi titolo. Per i condomini e per le persone giuridiche il responsabile è l’amministratore. La responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti può essere delegata ad un terzo soggetto, detto “terzo responsabile”, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del responsabile dell’impianto

L’ impianto termico va utilizzato in condizioni di sicurezza, di funzionalità e di efficienza, al fine di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve:

◊ Accertarsi che l’impianto sia stato installato nel rispetto delle norme ( L. 46/90 e s.m.i.);

◊ Garantire la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza dell’impianto, affidando a un tecnico o una ditta abilitata la manutenzione periodica;

◊ Rispettare i periodi e i tempi di accensione dell’impianto previsti per la zona climatica a cui appartiene il proprio comune.

Manutenzione dell’impianto: in che consiste e quando farla?

La periodica manutenzione è obbligatoria secondo i tempi previsti per ciascun impianto. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico o da una impresa abilitata ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i.. Come previsto dal D.Lgs. n. 311/2006, al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all’allegato G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) o all’allegato F (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW).

Autodichiarazione: cos’è e cosa fare?

Una volta effettuata la manutenzione obbligatoria dell’impianto termico, il responsabile può produrre autodichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto di sua responsabilità facendo pervenire alla Meridionale Multiservice S.p.A. il rapporto di controllo e manutenzione (di cui al punto precedente) e l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di verifica a campione, se l’autodichiarazione prodotta è conforme a tutte le normative vigenti, l’utente non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo. inteticamente, per autodichiarare l’impianto, bisogna:

  1. effettuare manutenzione all’impianto;
  2. pagare il contributo con bollettino;
  3. spedire tutto a meridionale multiservice S.p.A..

Pagamento della tariffa: come fare?

A norma dell’art. 31 della legge 10/91, il controllo degli impianti termici è a titolo oneroso per l’utente. La tariffa per l’autodichiarazione, da pagare a mezzo del conto corrente postale n. 46944534 nel periodo di apertura campagna, è determinata in funzione della potenza dell’impianto così come riportato nella tab. A

Autodichiarazione: quando farla?

Per il biennio in corso, la autodichiarazione si potrà effettuare nel periodo di apertura campagna dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 facendola pervenire (a mezzo posta o a mano) alla: Meridionale Multiservice Spa V.le A. De Luca, 22/i 20131 zona industriale Salerno.

Controllo dell’ente

La Provincia deve accertare che la manutenzione sia stata eseguita nei modi e nei tempi previsti dalla legge. I controlli saranno effettuati a campione attraverso la Società Meridionale Multiservice S.p.A. per tutte le tipologie di impianti soggetti con cadenza biennale, a partire dalla chiusura della relativa campagna di autodichiarazione. La Meridionale Multiservice S.p.A. non effettua alcun servizio di manutenzione agli impianti termici ma esclusivamente verifiche e controlli.

Tab. A – Tariffa per Autodichiarazione

Minore di 35 kW € 16,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 32,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 48,00

Maggiore o uguale a 116 kW e minore di 350 kW € 60,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 72,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 16,00

Attenzione:

Gli impianti per i quali non perviene dichiarazione di avvenuta manutenzione verranno sottoposti a controlli a campione con onere a carico del responsabile dell’impianto secondo le tariffe previste nella seguente tabella B

Tab. B – Tariffa per Verifica di Ufficio

Minore di 35 kW € 80,00

Maggiore o uguale a 35 kW e minore di 70 kW € 100,00

Maggiore o uguale a 70 kW e minore di 116 kW € 120,00

Maggiore o uguale a 116 e minore di 350 k W € 200,00

Maggiore o uguale a 350 kW € 300,00

Ogni generatore in più rispetto a quello di potenza maggiore € 80,00

Scarica il file del Regolamento

Qual’ è la Caldaia migliore?

La domanda che ogni cliente chiede al suo installatore di fiducia!
Oggi ci si gioca quasi tutto in fase d’installazione: I maggiori marchi di caldaie, hanno dei prodotti validissimi, quello che cambia prrò è la competenza di chi li installa.
Oggi quasi tutti gli installatori pensano a fare la guerra del prezzo, che però non aiuta la qualità.

La vostra vecchia caldaia è durata tanto? quelle nuove durano poco? ecco il motivo:

Innanzitutto la “vecchia” caldaia aveva sicuramente minori dispositivi per il risparmio energetico e minori dispositivi di sicurezza che tutelano la salute. Molti sottovalutano anche il fatto che la caldaia vecchia è vissuta nei migliori anni dell’impianto termico. Ora l’impianto sarà pieno di alghe e fanghiglie che possono mettere a dura prova il nuovo generatore di calore, rovinandone i gruppi a bagno.

Quindi la Multitherm come azienda che opera nella manutenzione non può fare altro che avere cura del PRIMA – DURANTE – DOPO , una filiera di qualità lavorativa che permette di portare avanti ogni rapporto col nostro cliente con fiducia e continuità.